Impatto odorigeno

Le emissioni odorigene sgradevoli legate ad attività agricole e industriali rappresentano un problema serio che coinvolge molte persone. Il nuovo art. 272-bis introduce il tema delle emissioni moleste senza fissare limiti emissivi ma consentendo agli Enti di stabilire valori limite in fase di autorizzazioni”
 
Con il nuovo art. 272-bis “Emissioni odorigene” nel D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta, introdotto nel TUA dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n.183, viene per la prima volta affrontato dalla normativa statale il tema delle emissioni odorigene che finora era stato sostanzialmente ignorato.Fino ad ora, tuttavia, nella disciplina relativa alla qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, ai rifiuti e nelle leggi sanitarie era possibile individuare alcuni criteri atti a disciplinare le attività produttive e di smaltimento reflui e rifiuti in modo da limitare le molestie olfattive.
 
L’art. 272-bis “Emissioni odorigene” stabilisce, in linea di principio, che la normativa regionale e le stesse autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene – derivanti sia da emissioni convogliate che da emissioni diffuse - degli stabilimenti contemplati al Titolo I della Parte Quinta.Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:
valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.
La nuova norma impone quindi alle aziende di prendere confidenza con un tema fin qui trascurato.
MICROBEL è in grado di eseguire simulazioni previsionali di emissioni odorigene di impianti ai sensi della normativa ppiù recente, utilizzando i modello di simulazione riconosciuti dal documento SNPA 38/2018.