Valutazione impatto acustico

Secondo la normativa vigente esistono attività soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico e attività non soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico. In ogni caso la quiete pubblica, quale bene collettivo, è condizione necessaria per garantire la salute e deve essere tutelata dagli Enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, "[...] come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività [...]" (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana). La Legge 26/10/1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per effetto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Un modello acustico previsionale realizzato con il software IMMI


Le attività soggette a valutazione di impatto acustico sono definite in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227.

Per le attività non soggette a valutazione di impatto acustico è necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. Si può elaborare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sapendo che sono comunque applicate le sanzioni penali previste per le dichiarazioni consapevolmente e inconsapevolmente false (articolo 8, comma 5 della Legge 26/10/1995, n. 447).