Esposizione a vibrazioni

Il DLG.s 187/2005 fissa i seguenti valori limite:

Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

    • Valore limite di esposizione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 5 m/s2
    • Valore d'azione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 2,5 m/s2

Esposizione a vibrazione da utensili vibranti

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

  • Valore limite di esposizione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 1,15 m/s2
  • Valore d'azione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 0,5 m/ s2

Il datore di lavoro elimina il rischio alla fonte o lo riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione (5 m/s2  per il sistema mano-braccio; 1,15 m/s2 per il corpo intero) e valuta e misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono sottoposti.
Il lavoro da strumenti vibranti è da considerarsi tra quelli comportanti un maggior affaticamento psicofisico: da un punto di vista organizzativo, è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc.
I lavoratori esposti a livelli superiori ai 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio, e a 0,5 m/s2 per il corpo intero, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, con la costituzione di una cartella sanitaria e di rischio che riporti i valori di esposizione individuali del lavoratore a vibrazioni, comunicati al Datore di Lavoro dal Servizio di Prevenzione e Protezione.