Normativa Regione Piemonte
La regione Piemonte ha pubblicato nel 2010 la d.G.R. 85-13268/2010 che ichiede in aso di interventi volti all'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande una valutazione delle componenti ambientali e paesaggistiche.
In particolare, l'all.A, art. 10 comma 4 della .G.R. succitata richiede che venga esaminato il seguente aspetto ambientale:
a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti
richiesti dalle normative vigenti relativamente a:
a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi,
strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura
permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447 del
26.10.1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico e dell'art. 10 della L.R.
n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione
acustica comunale;
a.2. traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal
precedente art. 9;
a.3. potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e
concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di
somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali
dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree
esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del
precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un
arco temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e
analoghi orari di apertura al pubblico.